Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a: Allianz Global Corporate & Specialty SE - Pronto Allianz Servizio Clienti - Piazza Tre Torri,3 20145 Milano - tramite il link presente sul sito internet della Compagnia https://www.allianz.it/contattaci/contatti-e-assistenza/reclami.html.

L’impresa risponderà entro il termine di legge di 45 giorni dal ricevimento

Qualora il Contraente/Assicurato non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi:

all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma - Fax 06/42133206, indirizzo PEC: [email protected], corredando l'esposto con copia del reclamo già inoltrato all'Impresa ed il relativo riscontro. Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per il Consumatore – Come presentare un reclamo"

ovvero

al Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht – Bafin, Autorità di vigilanza della Repubblica Federale di Germania, paese in cui AGCS ha la sua sede legale, Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn, Germania - tel: + 49 (0)228 4108-0, seguendo le istruzioni su: www.bafin.de (Home/ Consumers/ Complaints & Contacts).

Prima di adire l'Autorità Giudiziaria è tuttavia possibile, e in alcuni casi necessario, utilizzare sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

  • Ricorso all’Arbitro Assicurativo (AAS) È un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie,  destinato ai clienti che hanno già presentato un reclamo al quale è stato dato un riscontro giudicato insoddisfacente o che non hanno ricevuto riscontro nel termine previsto di 45 giorni. Ulteriori informazioni, i criteri per cui la controversia può essere sottoposta all’Arbitro Assicurativo e le modalità di presentazione del ricorso sono dettagliate nel sito  www.arbitroassicurativo.org.
  • Mediazione (L. 9/8/2013, n.98): può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito  www.giustizia.it.
  • Negoziazione assistita (L. 10/11/2014, n.162): può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia.

In caso di sinistro, qualora le Parti siano in disaccordo sulla quantificazione dell’ammontare del danno, hanno la Facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più Periti da nominarsi con apposito atto. Si rammenta che l’utilizzo di tale procedura non esclude la possibilità di adire comunque all’Autorità Giudiziaria.

Nel caso di lite transfrontaliera, tra un Contraente/Assicurato avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo ed un'impresa avente sede legale in un altro stato membro, il Contraente/Assicurato può chiedere l'attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando il reclamo direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (individuabile accedendo al sito internet  finance.ec.europa.eu), oppure, se il Contraente/Assicurato ha domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS che provvede all'inoltro al sistema estero competente, dandone notizia al Contraente/Assicurato stesso.

In caso di sinistro, qualora le Parti siano in disaccordo sulla quantificazione dell’ammontare del danno, hanno la Facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più Periti da nominarsi con apposito atto. Si rammenta che l’utilizzo di tale procedura non esclude la possibilità di adire comunque all’Autorità Giudiziaria.